
La Legge 24/11/1981, n. 689 prevede la facoltà, attribuita all'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria, di disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 15,00 €.
Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Si precisa che la richiesta di rateizzazione può essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione o entro 60 giorni dalla notifica del verbale amministrativo.