Valutare l'incidenza di un intervento (VINCA)

Valutare l'incidenza di un intervento (VINCA)

Con la Direttiva Habitat (Direttiva comunitaria 21/05/1992, n. 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie  animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

La Direttiva Habitat (Direttiva comunitaria 21/05/1992, n. 92/43/CEE, art. 6 e Decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357, art. 5) introduce la procedura di valutazione di incidenza (VINCA), finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani/programmi, progetti, interventi, attività non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (Direttiva comunitaria 21/05/1992, n. 92/43/CEE, art. 6, com. 3). Sono sottoposti a tale procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti, ma la cui realizzazione può interferire su di essi.

In Regione Lombardia la valutazione di incidenza per progetti, interventi e attività che non siano assoggettati anche alla procedura di valutazione di impatto ambientale (in questo caso la valutazione di incidenza è svolta dallo stesso ente competente per la VIA), è affidata agli enti gestori dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale (Legge regionale 30/11/1983, n. 86, art. 25-bis).

Con Deliberazione della Giunta regionale 29/03/2021, n. 11/4488, come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2021, n. 11/5523, sono state approvate le Linee guida per la valutazione di Incidenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito di Regione Lombardia.

Approfondimenti

Interventi esclusi dalla valutazione di incidenza

Sono esclusi dalla valutazione di incidenza interventi:

  • che non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla "disciplina" della prevalutazione gli interventi di somma urgenza (Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, art. 163). L’esecuzione degli interventi dovrà comunque essere comunicata, entro 30 giorni dalla realizzazione, all'ente gestore che potrà richiedere eventuali misure di mitigazione
  • che non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla "disciplina" della prevalutazione gli interventi e le attività preposte all’ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela e sicurezza della salute e della vita delle persone e degli animali, controllo e osservanza delle leggi e dei regolamenti
  • che sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti
  • che sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo regolati da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza
  • che sono comunque fatti salvi divieti e obblighi previsti da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza.

Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dalle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

Interventi prevalutati - verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale

Alcune tipologie di interventi e attività sono state prevalutate da Regione Lombardia nei casi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 29/03/2021, n. 11/4489 (come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2021, n. 11/5523). In questo caso il proponente dovrà trasmettere all'ente gestore gli apposita documentazione per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale. L'ente gestore effettuerà la verifica di corrispondenza secondo le modalità previste dall'Deliberazione della Giunta regionale 29/03/2021, n. 11/4489, all. c (come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2021, n. 11/5523), entro cinque giorni lavorativi nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), entro 30 giorni negli altri casi.

La “disciplina” della prevalutazione si applica anche per interventi/attività localizzati negli elementi di rete ecologica laddove la valutazione di incidenza sia prevista dalle norme di riferimento.

L’autorità competente di riferimento ha sempre facoltà di intervenire qualora ritenga di dover procedere a screening o valutazione di incidenza appropriata.

Screening di incidenza (ex verifica di assoggettabilità alla VINCA)

Alcuni interventi possono essere oggetto di screening anziché di valutazione di incidenza appropriata: in questo caso il proponente dovrà trasmettere apposita documentazione per lo screening di incidenza per il proponente. L'ente gestore effettuerà la verifica dello screening entro 60 giorni.

Nel progetto sottoposto a screening dovranno essere integrate formalmente dal proponente le condizioni d’obbligo previste dalla Deliberazione della Giunta regionale 29/03/2021, n. 11/4489., all. d (come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2021, n. 11/5523), selezionandole sulla base della tipologia di intervento, delle caratteristiche del sito Natura 2000 interessato e delle indicazioni fornite dall’ente gestore o dall’autorità competente allo screening di incidenza.

Per le misure di conservazione approvate con Deliberazione della Giunta regionale 30/11/2005, n. 10/4429 (come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2021, n. 11/5523) per i siti di Rete Natura 2000, sono da sottoporre a screening, piani/progetti/interventi che:

  • ricadono nel buffer compreso tra 500 m e 2 km dal sito
  • interferiscono con elementi della rete ecologica regionale, provinciale o comunale funzionale alla conservazione della connettività ecologica del sito.
Valutazione di incidenza appropriata

La valutazione appropriata è identificata come livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la procedura di valutazione di incidenza, e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, non potendo escludere effetti significativi sui siti Natura 2000.

La valutazione appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente sotto forma di studio di incidenza, da redigersi secondo le indicazioni fornite dal paragrafo 3.4 dell'allegato a alla Deliberazione della Giunta regionale 29/03/2021, n. 11/4488 (come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2021, n. 11/5523). L'ente gestore si esprime entro 60 giorni.

Per le misure di conservazione approvate con Deliberazione della Giunta regionale 30/11/2005, n. 10/4429 (come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/11/2021, n. 11/5523) per i siti di Rete Natura 2000 del Parco, sono da sottoporre a valutazione di incidenza:

  • i progetti e interventi che ricadano nel buffer di 500 m intorno al sito
  • i progetti e interventi per cui le valutazioni d'incidenza di piani sovraordinati ne abbiano previsto l'assoggettamento
  • piani, progetti e interventi che possano compromettere la connettività ecologica tra il sito e le aree naturali circostanti
  • piani, progetti e interventi che possano alterare in modo significativo le condizioni ambientali del territorio (ad esempio per inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico)
  • altri piani, progetti e interventi che l’ente gestore ritenga possano produrre effetti negativi sulla conservazione del sito, degli habitat e delle specie per cui il sito è stato istituito o sulla rete ecologica di supporto al sito stesso.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:40.20